È nulla l’intimazione notificata dall’agente della riscossione incompetente territorialmente. Questo è quanto deciso con recente sentenza del 27 ottobre 2025 dal Tribunale del lavoro di Milano che ha annullato l’intimazione di pagamento con la quale veniva minacciata l’esecuzione esattoriale disponendo che “Accoglie il ricorso in opposizione e, per l’effetto, annulla l’Intimazione di pagamento”.
La vicenda riguarda un contribuente, assistito dal nostro Studio, che dopo avere trasferito la propria residenza dal Comune di Crotone, dove aveva anche domicilio, al Comune di Milano, riceveva dall’Agente della riscossione di Crotone la notifica di una intimazione di pagamento di 130 mila euro, e successivamente un avviso di iscrizione ipotecaria sulla casa.
Il contribuente, assistito dal nostro team di professionisti, guidato dall’avv. Giuseppe Chiaramonte e dal dott. Mario Amodeo, analizzava in modo approfondito l’intimazione di pagamento e consigliava l’impugnazione dinanzi al Tribunale del lavoro, in ordine ai debiti Inps, e dinanzi al Giudice tributario, per quanto riguardava i debiti erariali. Lo Studio ha quindi proposto il ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto, mentre gli enti creditori, Inps ed Agenzia delle entrate-Riscossione, insistevano nella legittimità del loro operato e nella condanna del contribuente al pagamento del debito.
La difesa otteneva antitutto la sospensione giudiziale dell’intimazione, dimostrando che il contribuente non aveva la disponibilità finanziaria per pagare il debito, consentendo così al cliente di affrontare il processo senza il timore di subire il pignoramento del conto corrente.
Il Tribunale del lavoro di Milano, accogliendo il ricorso, accertava che la notificazione dell’intimazione impugnata (cd. avviso di mora) era stata “eseguita al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente procedente avvalendosi di messo notificatore non autorizzato alla notifica di atti di riscossione ed esecutivi, in relazione alla competenza del procedente” e quindi la annullava. Ma non è tutto, perché il Giudice, su richiesta del ricorrente, accertava altresì che gli avvisi di addebito dell’Inps, su cui si fondava l’intimazione impugnata, in parte non erano mai stati notificati al nostro assistito, ed in altra parte risultavano notificati da oltre un quinquennio: il Giudice, pertanto, annullava anche il debito Inps per intervenuta prescrizione di cinque anni.
La vicenda dimostra che gli atti dell’Agente della riscossione, se analizzati ed impugnati nel breve tempo, possono essere annullati liberando così il contribuente, lavoratore autonomo o imprenditore, dalla morsa del fisco.
Se anche tu hai ricevuto un atto dell’Agente della riscossione, cartella o intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca, comunicazione di compensazione o un atto di pignoramento, contatta subito il nostro Studio, i nostri professionisti sapranno consigliarti per gestire al meglio il tuo debito con strumenti rapidi ed efficaci, studiati su misura per il tuo caso.
Avv. Giuseppe Chiaramonte

