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Il credito dell’INPS si prescrive in cinque anni a prescindere dalla notifica delle cartelle presupposte

Il credito dell’INPS si prescrive in cinque anni a prescindere dalla notifica delle cartelle presupposte.

È quanto deciso dal Tribunale del lavoro di Salerno con sentenza n. 141 e poi ribadito dalla sezione lavoro della Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 636 che, nel confermare l’annullamento di un debito previdenziale di € 707.459,54, ha dichiarato “inammissibile l’Appello dell’Agenzia delle Entrate per i motivi afferenti l’opposizione agli atti esecutivi” e ha altresì rigettato “l’appello dell’Agenzia delle Entrate per i motivi riguardanti l’opposizione all’esecuzione”.

La vicenda riguarda un contribuente, titolare di partita iva, assistito dal nostro Studio, che riceveva dall’allora Equitalia servizi di riscossione S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) un’intimazione di pagamento con la quale veniva intimato il pagamento di 707.459,54 euro a titolo di contributi Modello DM/10 e rate premio Inail, a pena dell’avvio della procedura esecutiva in suo danno.
Il contribuente, assistito dal nostro team di professionisti, guidato dall’avvocato Giuseppe Chiaramonte, a seguito di attenta analisi impugnava l’intimazione di pagamento contestando l’illegittimità della notifica di undici cartelle presupposte e l’estinzione della pretesa per il decorso della prescrizione, quinquennale e decennale.

Gli Enti creditori, Agenzia delle entrate-Riscossione, l’Inps e l’Inail, costituendosi in giudizio resistevano al ricorso eccependo l’interruzione della prescrizione a seguito della notifica di una intermedia ipoteca e l’acquiescenza al debito a seguito di parziali pagamenti effettuati dal ricorrente, concludendo per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.

Il Tribunale del lavoro di Salerno con la sentenza n. 141, accogliendo le difese dell’avvocato Chiaramonte, riteneva fondata l’eccezione di prescrizione a prescindere dalla notifica di intermedi atti della riscossione (ipoteca esattoriale) e dai pagamenti, mai idoneamente documentati, e dichiarava estinto il debito previdenziale di 707.459,54 euro ed accoglieva il ricorso con il seguente dispositivo “1. annulla l’intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 100 2004 0061366448 000; 2. dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle esattoriali n. 100 2000 0058177836 000, n. 100 2000 0058177937 000, 100 2001 0086578504 000, n. 100 2001 0090433451 000, n. 100 2002 0005316703 000, n. 100 2002 0009399092, n. 100 2002 0030419423 000, n. 100 2002 0105821904, n. 100 2004 0003595858 000”.

L’Agente della riscossione proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno e censurava la declaratoria di inammissibilità affermando che nel giudizio di primo grado aveva offerto la prova della notifica delle cartelle presupposte e di una successiva ipoteca, oltre all’avvenuto pagamento parziale del debito da parte del contribuente.

Concludeva pertanto per l’annullamento della sentenza di primo grado, atteso che il pagamento del debito e l’acquiescenza al debito, determinava la carenza di interesse all’azione e quindi l’inammissibilità del ricorso di primo grado del contribuente.
Si costituivano anche l’Inps e l’Inail di Salerno le quali chiedevano l’accoglimento dell’appello dell’Agente della riscossione e la riforma della sentenza di primo grado.

Il nostro Studio, con l’avvocato Chiaramonte, chiedeva l’inammissibilità dell’appello sotto diversi profili e insisteva sulla conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello di Salerno, nel rigettare l’appello dell’Agente della riscossione, accoglieva il primo motivo sollevato dall’avvocato Chiaramonte in relazione alla inopponibilità del capo della sentenza con la quale il primo Giudice aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi e, per il principio della cd. apparenza, lo dichiarava inammissibile.

Dichiarava infondato anche il secondo motivo di appello dell’Agente della riscossione atteso che l’avvocato Chiaramonte aveva impugnato nel giudizio di primo grado l’intimazione di pagamento (atto tipico) e non l’estratto di ruolo: pertanto nessuna carenza di interesse poteva essere rilevata.

Al riguardo la Corte d’Appello di Salerno affermava che “Con riferimento al sollecito di pagamento, sussiste sempre l’interesse ad agire del debitore, in quanto l’opposizione è tesa ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l’amministrazione ha segnalato al debitore di far valere”.

La Corte d’appello, accogliendo tutte le domande del nostro Studio, confermava l’annullamento del debito previdenziale di 707.459,54 euro con il seguente dispositivo:

1) dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate per i motivi afferenti l’opposizione agli atti esecutivi;

2) rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate per i motivi riguardanti l’opposizione all’esecuzione;

4) condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del secondo grado, liquidate in € 4.758,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Il caso in esame mostra che un’attenta ed accurata analisi della situazione complessiva del contribuente, e la conoscenza delle norme processuali, oltre a quelle sostanziali, consentono di affrontare con sicurezza ed autorità un processo contro gli atti della riscossione, e contrastare tutte le eccezioni spesso infondate dell’Agente della riscossione e degli Enti creditori.

La vicenda, che nell’arco di due anni ha visto il nostro Cliente vincere in entrambi i gradi di giudizio, si è conclusa con la sentenza n. 636 di secondo grado, atteso che l’Agente della riscossione non ha proposto ricorso per Cassazione.

Il nostro Cliente si è visto finalmente annullare il debito di 700 mila euro che gli impediva di ottenere il durc regolare e di ricevere fidi e finanziamenti dagli istituti di credito, e di potere proseguire con serenità la propria attività imprenditoriale.

Se anche tu hai ricevuto un atto dell’Agente della riscossione, cartella o intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca, comunicazione di compensazione o un atto di pignoramento, contatta subito il nostro Studio, i nostri professionisti guidati dall’avvocato Giuseppe Chiaramonte sapranno consigliarti per gestire al meglio il tuo debito con strumenti rapidi ed efficaci, studiati su misura per il tuo caso.

Avv. Giuseppe Chiaramonte

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